La piattaforma d’informazione per produttori e commercianti sulla legge sugli imballaggi

Quando è entrata in vigore la legge sugli imballaggi?

La nuova legge sugli imballaggi (VerpackG) è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 in sostituzione della ordinanza sugli imballaggi (VerpackV).

A chi si rivolge questa regolamentazione?

La VerpackG si rivolgono a tutti coloro che immettono nel mercato imballaggi contenenti un bene che arrivano al consumatore finale (ivi compresi materiali di riempimento). Sono dunque interessati anche i venditori online. Vige il principio della responsabilità ampliata sul prodotto, quindi chiunque commercializzi imballaggi contenti beni è responsabile del loro ritiro e riutilizzo.

Ciò che era già in vigore prima della VerpackG?

In base alla VerpackV la partecipazione a uno o più sistemi di raccolta gia era obbligatoria fintantoché si tratti di imballaggi di vendita che tipicamente arrivano al consumatore finale (privato o alle categorie assimilabili) e che possono essere raccolti e riutilizzati attraverso lo smaltimento nei rifiuti riciclabili, nel vetro o nella carta.

Cosa è cambiato con la legge sugli imballaggi?

È stato creato un organo centrale per potenziare la trasparenza nel conferimento della licenza e supportare le istituzioni esecutive nel contrastare le omissioni di licenza. L’obiettivo è creare uno smaltimento dei rifiuti sostenibile e privo di concorrenza.

Oltre ad aumentare nettamente le quote per il riciclo dei materiali, la VerpackG ha puntualizzerato alcuni obblighi e definizioni.

Quote

A partire dal 1° gennaio 2019 i requisiti per il riutilizzo degli imballaggi sono stati inaspriti e dal 1° gennaio 2022 saranno ulteriormente aumentati. In media annuale, i sistemi sono tenuti a destinare almeno le seguenti percentuali di imballaggi che partecipano a un sistema alla preparazione al riutilizzo o al riciclaggio.

Quali sono le direttive per gli imballaggi che costituiscono le bottiglie riutilizzabili?

Nella VerpackG è stato incluso anche l’obiettivo di una quota del 70 per cento per gli imballaggi che costituiscono le bottiglie riutilizzabili.

Inoltre, l’obbligo del vuoto a rendere sugli imballaggi delle bevande è stato ampliato. In futuro, infatti, anche per le bevande alla frutta o verdura e per quelle con una percentuale superiore al 50 per cento di derivati del latte vige l’obbligo del vuoto a rendere.

Materiale Sinora Dal 2019 Dal 2022
Vetro 75% 80% 90%
Carta, cartoncino, cartone 70% 85% 90%
Metallo ferroso 70% 80% 90%
Alluminio 60% 80% 90%
Imballaggio in cartone per bevande 60% 75% 80%
Altri imballaggi composti 60% 55% 70%
Materie plastiche (riutilizzo del materiale) 36% 58,5% 63%

Ulteriori informazioni sulla legge VerpackG

Cosa si intende per responsabile pubblico dello smaltimento (abbreviato nel diritto tedesco con örE)?

Cosa si intende per responsabile pubblico dello smaltimento (abbreviato nel diritto tedesco con örE)?

Secondo la legge tedesca sullo smaltimento dei rifiuti nei Länder (Landesabfallgesetz), i responsabili pubblici dello smaltimento (örE) sono i circondari cittadini e provinciali (Stadtkreise o Landkreise), fintantoché tale ruolo non è conferito ad altre istituzioni.

Quali direttive può emanare un responsabile pubblico dello smaltimento (örE)?

Quali direttive può emanare un responsabile pubblico dello smaltimento (örE)?

Secondo l’articolo § 22 della legge sugli imballaggi VerpackG, il responsabile pubblico dello smaltimento (örE) può stabilire delle direttive quadro per l’accordo di smaltimento prescritto dalla legge:

  • il tipo di sistema di raccolta (porta a porta, con cassonetti o una combinazione dei due);
  • il tipo e la grandezza dei contenitori per la raccolta (p. es. contenitori standard);
  • la frequenza e i momenti della giornata per lo svuotamento dei contenitori.
Le dichiarazioni di completezza sono obbligatorie?

Le dichiarazioni di completezza sono obbligatorie?

Secondo la nuova VerpackG, le dichiarazioni di completezza devono essere presentate annualmente all’organo centrale entro il 15 maggio insieme ai relativi rapporti di verifica (§ 11 par. 1-3 VerpackG).

Continuano a essere esentati dalla presentazione della dichiarazione di completezza coloro che, nell’anno solare precedente, hanno immesso nel mercato per la prima volta:

  • meno di 80 000 chilogrammi di vetro;
  • meno di 50 000 chilogrammi di carta, cartoncino e cartone;
  • meno di 30 000 chilogrammi di imballaggi in alluminio, metalli ferrosi, imballaggi per bevande in cartone o altri imballaggi composti (§ 11 par. 4 VerpackG).
Cos’è l’obbligo di partecipazione a un sistema?

Cos’è l’obbligo di partecipazione a un sistema?

L’obbligo di partecipazione a un sistema comporta che il produttore/commerciante non possa organizzare autonomamente la raccolta e il riutilizzo dei suoi imballaggi, in quanto è tenuto a partecipare a un sistema duale. Il sistema duale scelto organizzerà poi a livello nazionale la raccolta, lo smistamento e il riutilizzo degli imballaggi.

Per quali imballaggi vige l’obbligo di partecipazione a un sistema?

Per quali imballaggi vige l’obbligo di partecipazione a un sistema?

Gli imballaggi a partecipazione obbligatoria a un sistema vengono definiti come imballaggi di vendita e sovraimballaggi contenenti un bene che, dopo il loro utilizzo, ricadono principalmente sul consumatore come rifiuto. Per questo motivo devono avere una licenza al 100%, indipendentemente dal soggetto effettivo sul quale lo smaltimento ricade.

Con la nuova legge sugli imballaggi VerpackG entrerà in vigore un nuovo obbligo di partecipazione a un sistema per i sovraimballaggi, i quali hanno ora una definizione diversa rispetto a quella contenuta nell’ordinanza VerpackV (cfr. § 3 paragrafo 1 comma 2 VerpackG) e in futuro saranno quindi equiparati agli imballaggi di vendita.

In caso di inosservanza delle prescrizioni si può incorrere in sanzioni?

In caso di inosservanza delle prescrizioni si può incorrere in sanzioni?

L’infrazione delle prescrizioni sopraindicate comporta una sanzione fino a 200 000,00 euro (§ 34 par. 1 e par. 2 VerpackG).

La legge sugli imballaggi VerpackG comprende incentivi per imballaggi ecosostenibili?

La legge sugli imballaggi VerpackG comprende incentivi per imballaggi ecosostenibili?

I sistemi duali sono tenuti a creare incentivi per promuovere il più possibile l’utilizzo di materiali riciclabili e la riciclabilità dei materiali impiegati per gli imballaggi. In quest’ottica, i sistemi duali sono tenuti a riferire annualmente all’organo centrale e all’Ufficio federale dell’ambiente in che modo sono state attuate le direttive.

Normative e obblighi rilevanti per produttori e commercianti

NUOVO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE (§ 9)

D’ora in poi, i produttori saranno tenuti a registrarsi presso il nuovo organo centrale prima dell’immissione nel mercato degli imballaggi. Senza tale registrazione gli imballaggi a partecipazione obbligatoria a un sistema non possono essere messi in vendita dai commercianti.

I nomi dei produttori saranno pubblicati sul sito internet dell’organo centrale per garantire piena trasparenza a tutti gli attori del mercato.

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (§10)

Nuovo obbligo di comunicazione dei dati (§10)

Oltre alla registrazione, in futuro i produttori dovranno immediatamente trasmettere all’organo centrale anche i dati apportati sugli imballaggi nel quadro di una partecipazione a un sistema. Inoltre, deve essere data comunicazione delle modifiche dei dati. Si dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

  • numero di registrazione;
  • tipo di materiale e massa degli imballaggi in questione;
  • nome del sistema all’interno del quale è stata effettuata la partecipazione;
  • arco di tempo nel quale è avvenuta la partecipazione a un sistema.

Diversamente rispetto alla dichiarazione di completezza, nel caso del nuovo obbligo di comunicazione non vi sono soglie minime. Per questo motivo, anche chi immette nel mercato piccole quantità deve comunicare all’organo centrale i propri dati in base alle prescrizioni sopraindicate.

Poiché anche i sistemi sono tenuti a comunicare i propri dati all’organo centrale, è possibile fare un semplice confronto per garantire maggiore trasparenza.

Secondo l’organo centrale, il confronto dei dati sarà effettuato già sulle quantità del 2018. Poiché, tuttavia, i dati definitivi del 2018 saranno disponibili sono a inizio 2019 e l’organo centrale riceverà tutte le comunicazioni a partire dal 1° gennaio 2019, anche le valutazioni potranno essere effettuate solo a partire da quel momento. Ad ogni modo, per ciò che concerne il contenuto, per i dati del 2018 fanno fede i requisiti indicati nell’ordinanza VerpackV.

CONFERIMENTO DI INCARICHI A TERZI (§33)

Conferimento di incarichi a terzi (§33)

In futuro, pur continuando ad averne la responsabilità, coloro che immettono nel mercato gli imballaggi potranno conferire a terzi l’incarico di adempiere ai loro obblighi. Inoltre, i terzi incaricati devono disporre dell’affidabilità richiesta.

Dalla trasferibilità a terzi sono esclusi i sopracitati obblighi di registrazione (§9 VerpackG) e di comunicazione dei dati (§10 VerpackG), che comunque possono essere predisposti da terzi competenti. Le prescrizioni pratiche sulla procedura di registrazione e comunicazione dei dati verranno impartite dall’organo centrale.

NOVITÀ E MODIFICHE NELLE DEFINIZIONI (§3)

Novità e modifiche nelle definizioni (§3)

La nuova legge sugli imballaggi ridefinisce alcuni concetti:

  • gli imballaggi a partecipazione obbligatoria a un sistema vengono definiti come imballaggi di vendita e sovraimballaggi contenenti un bene che, dopo il loro utilizzo, ricadono principalmente sul consumatore come rifiuto e per questo motivo devono avere una licenza al 100%. In questo modo, gli imballaggi non devono più necessariamente ricadere sul consumatore finale per risultare a partecipazione obbligatoria ad un sistema.
  • In futuro, i sovraimballaggi saranno equiparati agli imballaggi di vendita.
  • Gli imballaggi per spedizioni saranno univocamente considerati come imballaggi di vendita e non potranno avere quindi una licenza preventiva.
DEFINIZIONE ECOLOGICA DEGLI ONERI DI LICENZA (§21)

Definizione ecologica degli oneri di licenza (§21)

Al momento di stabilire gli oneri di partecipazione, in futuro i sistemi saranno tenuti a prendere in considerazione anche dei criteri ecologici. Questi cosiddetti “oneri di licenza a moduli” sono pensati per incoraggiare i produttori a utilizzare materiali d’imballaggio che siano costituiti (parzialmente) da materiali riciclati o che possano essere riciclati per una percentuale elevata. A tal fine l’organo centrale elabora dei criteri sotto la vigilanza specialistica dell’Ufficio federale dell’ambiente (Umweltbundesamt). Per quanto riguarda i dettagli degli oneri di licenza a moduli, ad oggi vi sono ancora vari punti da chiarire. In base alle attuali considerazioni, tuttavia, la Fondazione dell’organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente svilupperà nel corso del 2018 uno standard minimo temporaneo con funzione di riferimento.

Cosa è cambiato con la legge sugli imballaggi?

Creazione di un organo centrale

  • 1.

    Registrazione

  • 2.

    Partecipazione a un sistema (eventualmente soluzione settoriale)

  • 3.

    Comunicazione delle quantità

  • 4.

    Dichiarazione di completezza

Pubblicazione da parte dell’organo centrale della registrazione di tutti coloro che immettono nel mercato imballaggi = trasparenza completa!

Il video della Zentrale Stelle per la legislazione sugli imballaggi:

La nuova legge sugli imballaggi prevede la creazione di un cosiddetto organo centrale. Il 28 luglio 2017, i produttori, i commercianti e le associazioni che promuovono i loro interessi hanno ufficialmente costituito la Fondazione dell’organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) con sede a Osnabrück. 

Sistemi e gestori di soluzioni settoriali sono tenuti a partecipare al finanziamento in base alla rispettiva percentuale di mercato. L’organo centrale dispone di competenze sovrane e in qualità di istituzione neutrale dovrà contribuire ad aumentare l’efficienza nell’attuazione e stimolare la concorrenza. L’organo centrale è sottoposto alla vigilanza specialistica dell’Ufficio federale dell’ambiente. 

Link alla pagina internet dell’organo centrale.

Link all’intervista con la Signora Rachut della direzione della Fondazione dell’organo centrale del registro degli imballaggi (in tedesco).

Compiti dell’organo centrale

Tra i principali compiti dell’organo centrale figurano:

  • la registrazione dei produttori e la conseguente pubblicazione in internet;
  • la raccolta e la verifica delle comunicazioni dei dati dei produttori e dei sistemi;
  • la verifica delle dichiarazioni di completezza inserite;
  • la verifica delle attestazioni (richieste per legge in Germania) sul flusso annuale presentate dai sistemi;
  • lo sviluppo di uno standard minimo per la misurazione della capacità di riciclo degli imballaggi (d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente);
  • il calcolo delle percentuali di mercato per i sistemi;
  • la classificazione degli imballaggi come “a partecipazione obbligatoria”;
  • la verifica delle soluzioni settoriali;
  • l’inserimento di periti e altri incaricati alla verifica in un apposito registro pubblico;
  • l’elaborazione di linee guida di verifica.
Struttura dell’organo centrale

Struttura dell’organo centrale:

L’organo centrale si compone come segue: consiglio di sorveglianza, direzione, consiglio di amministrazione e consiglio consultivo per la registrazione, lo smistamento e il riutilizzo.

Compiti degli uffici

Compiti degli uffici all’interno dell’organo centrale

  • Il consiglio di sorveglianza è responsabile di prendere decisioni in armonia con il volere della maggioranza dei suoi membri.
  • La direzione, composta da un massimo di due persone, gestisce gli affari dell’organo centrale e lo rappresenta.
  • Il consiglio di amministrazione affianca il consiglio di sorveglianza e la direzione nello svolgimento dei loro compiti. È composto da rappresentati dei produttori, dei ministeri, dei Länder tedeschi, dei comuni, dell’economia di smaltimento privata, dei sistemi duali e delle associazioni ambientaliste e dei consumatori.
  • Il consiglio consuntivo per la registrazione, lo smistamento e il riutilizzo fornisce consulenza alla direzione soprattutto su questioni concernenti il miglioramento della registrazione, dello smistamento e del riutilizzo di rifiuti ricchi di materiale riciclabile e su questioni di particolare rilevanza comunale. Si compone di rappresentati delle associazioni comunali sovraordinate, dell’economia di smaltimento comunale, dei sistemi duali, dell’economia di smaltimento privata e dei Länder.

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Il sistema duale Landbell rappresenta l’interfaccia organizzativa tra i produttori e i commercianti da un lato e le imprese di smaltimento pubbliche e private dall’altro.

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